LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1990. n. 46.
Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.
il Consiglio Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
E STRUMENTI DI INTERVENTO
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione sarda,
nell’ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per
l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie a quello degli altri
abitanti della Regione.
2. Promuove inoltre azioni positive volte al superamento delle
condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con
interventi di carattere sociale, culturale ed economico.
Art. 2
Principi ispiratori
1. La legislazione regionale In materia di lavoratori
extracomunitari è ispirata al principi fondamentali della uguaglianza. della
solidarietà sociale e della cooperazione.
2.
L'Intervento regionale è volto ad assicurare al soggetti destinatari
della presente legge lo stesso trattamento applicato al cittadini Italiani che
siano emigrati all'estero per libera scelta o per necessità economiche.
Art. 3
Legislazione di riferimento
1. La presente legge attua, per quanto di competenza della Regione
sarda.
a) i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dei Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici;
b) le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n.
97 del 1949 sul lavoratori migranti, ratificata con legge 22 ottobre 1952,
n.263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla
promozione della parità di opportunità e di trattamento del lavoratori
migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;
c) la legge del 30
dicembre 1986, n. 943, «Norme in materia di collocamento e di trattamento del
lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine»;
d) il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, e la legge di
conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante «Norme urgenti In materia di asilo
politico. di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato».
Art. 4
Soggetti beneficiari
1.
Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati
provenienti da paesi extracomunitari che dimorino, in conformità alla vigente
legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed
a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi
politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o
etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali
riconosciuti dalla nostra Costituzione.
Art. 5
Equiparazione di trattamenti
1. La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito
delle proprie competenze perché agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro
familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parità:
a) dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in
possesso dei necessari requisiti. e dei corsi di formazione professionale;
b.) del servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle Unità
Sanitarie Locali sensi dell'articolo 9 del disegno di legge 30 dicembre 1989,
n.416, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39;
c) dei servizi sociali riconosciuti al cittadini nell'ambito
regionale, provinciale e comunale;
d) della piena tutela dei diritti del Lavoro;
e) dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla legge
regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
Art. 6
Azioni positive
l. La Regione, al fine di superare la diseguaglianza
di fatto, attua azioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro
famiglie che, tra l'altro, riguardano:
a)
l'osservazione sistematica del fenomeno immigratorio e delle sue
caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche
sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione dell'osservatorio
regionale sul mercato del lavoro;
b) la realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti
in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola,
volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturale, sociali ed
economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni d'origine;
c)
la realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a
favorire:
1.
la loro formazione professionale al fini dell'inserimento nel mondo dei
lavoro;
2.
il miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario
la lingua materna;
3.
la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di
una più facile comunicazione con il tessuto sociale;
d) la realizzazione di strumenti permanenti di informazione su
tutte le materie che possano facilitare l'esercizio del loro diritti e favorire
la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli;
e) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori
extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le regioni
d'origine;
f) la tutela di diritti sindacali e di ogni altra normativa
previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.
Art. 7
Procedure
l. Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate
principalmente dagli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.
2. La Consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle
conoscenze assunte dall'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo
titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la
realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
3. Il programma è presentato per l’approvazione alla Giunta
regionale dall’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale ed alla sua realizzazione si provvede tramite l'Ufficio
regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.
TITOLO II
UFFICIO REGIONALE PER GLI IMMIGRATI
Art. 8
Costituzione, compiti e organizzazione
dell’Ufficio regionale per gli immigrati
1. Per la realizzazione delle finalità di cui al titolo 1 della
presente legge. è Istituito presso l'assessorato regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del
Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'Ufficio
regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:
a) sportello ed assistenza;
b) animazione culturale;
c) studi e ricerche.
2. Nell'ambito organizzativo dell’Assessorato regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo
sociale ex lege regionale n. 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative
è preposto un responsabile.
Art. 9
Funzionamento ed oneri
l. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge,
l'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di
consulenti esterni convenzionati con le modalità previste dall’articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto,
l'assessorato competente provvede tramite il fondo sociale di cui alla legge
regionale n. 10 del 1965.
TITOLO III
CONSULTA PER
L'IMMIGRAZIONE
Art. 10
Istituzione e compiti della Consulta per
l’immigrazione
1.
E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti
compiti:
a)
proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su
tutte le materie di cui alla presente legge;
b)
formulare il programma annuale di intervento
di cui al precedente articolo 7;
c)
esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno
dell'immigrazione.
Art.
11
Composizione e modalità di costituzione
1.
Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:
a)
l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale che la presiede:
b)
sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari eletti con le modalità
di cui al successivo articolo 12;
c)
tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentativi a livello regionale;
d)
tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
e)
tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del lavoro;
f)
tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel
campo dell’assistenza all’emigrazione ed all’immigrazione;
g)
un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore
generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.
2.
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e
formazione professionale, ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni
legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della
legislatura.
3.
In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei
componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al
precedente comma.
4.
La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al
presente articolo, di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la
costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà
più’ uno dei componenti medesimi.
5.
La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del
lavoro e si riunisca ordinariamente almeno due volte all'anno.
6.
Ai membri della Consulta
che non risiedano nel Comune ove ha
sede la Consulta, spetta una diaria
di lire 15.000 per ogni
giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di
uso del proprio automezzo , una indennità chilometrica pari a quella dovuta al
personale della regione.
7.
Le spese per il funzionamento sono
a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo sociale di cui
al precedente articolo 9.
Art. 12
Modalità
per l'elezione dei rappresentanti degli immigrati
1.
I rappresentanti degli
immigrati sono eletti a suffragio universale
da tutti gli immigrati di
età superiore ai 18 anni. Le modalità
per l'elezione sono stabilite, entra 30 giorni dall'approvazione della presente
legge, con decreto dell’Assessore
regionale del lavoro.
Art. 13
Funzionamento degli uffici della
Consulta
1.
Per il funzionamento degli uffici della Consulta sarà utilizzato il
Personale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in
volta. per le relative esigenze di servizio.
TITOLO IV
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Armonizzazione delle normative
1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze,. i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perché gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attività in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, nello
stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito il seguente
capitolo:
1.1.1.6.2.2.08.07
(05-01) cat. progr. 03 - Somma da versare al Fondo sociale di cui alla
legge 7 aprile 1965, n. 10 per l'attuazione delle azioni positive in favore dei
lavoratoti immigrati.
Lire
500.000.000
2. A favore dei suddetto capitolo è stornata, al sensi
dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11. la corrispondente
somma di lire 500 milioni dal capitolo 03016 ed è ridotta di pari importo la
riserva di cui alla voce 2 della tabella A della legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1 (legge finanziaria). Le spese per l'attuazione della presente legge
fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1991 e
ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
3.
Alle spese per gli anni successivi al 1991 si farà fronte con l'utilizzo
del maggior gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF)
derivante dal suo naturale incremento.
La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1990.
Floris